(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» individua quali interventi di edilizia convenzionata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalita' dei cittadini, posti in essere da ATER, cooperative edilizie e imprese, con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonche' di enti pubblici, regolati da apposite convenzioni con i comuni; Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata»; Visto il proprio decreto 28 giugno 2004, n. 0217/Pres., con il quale e' stata approvata la modifica dell'art. 9, comma 2, lettera h), del regolamento sopra citato; Visto il proprio decreto 28 settembre 2006, n. 0291/Pres., con il quale sono state approvate altre modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004; Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 038/Pres., con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004; Visto il proprio decreto 21 ottobre 2008, n. 0284/Pres., con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004; Constatato il considerevole incremento, sul territorio regionale, della domanda, da parte di nuclei familiari aventi un reddito medio-basso, di alloggi in locazione a canone «convenzionato», economicamente piu' sostenibile rispetto a quello di mercato; Accertato che all'art. 11, comma 1, del sopra citato proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. viene fatto espresso riferimento alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, abrogata dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo); Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della commissione consiliare competente; Vista la deliberazione n. 2287 del 15 ottobre 2009, con la quale la giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del presidente della regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla commissione consiliare competente; Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare, nella seduta n. 60 del 22 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla giunta regionale; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2561 del 19 novembre 2009 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del regolamento di esecuzione concernente l'edilizia convenzionata di cui all'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto di emanare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del presidente della regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.», e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2561 del 19 novembre 2009; Decreta: 1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del presidente della regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. TONDO