(Pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   della   Regione   autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo  2003,  n.  6
«Riordino  degli  interventi  regionali  in   materia   di   edilizia
residenziale  pubblica»  individua  quali  interventi   di   edilizia
convenzionata quelli diretti  alla  costruzione,  all'acquisto  o  al
recupero di abitazioni da  destinare  alla  vendita,  assegnazione  o
locazione a favore della generalita' dei cittadini, posti  in  essere
da ATER, cooperative edilizie e imprese, con benefici o  agevolazioni
previsti da leggi statali o regionali o da  disposizioni  dell'Unione
europea  o  di  altri  organismi  internazionali,  nonche'  di   enti
pubblici, regolati da apposite convenzioni con i comuni; 
    Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n.  0121/Pres.,  con  il
quale e' stato emanato il  «Regolamento  di  esecuzione  dell'art.  4
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni
per l'edilizia convenzionata»; 
    Visto il proprio decreto 28 giugno 2004, n.  0217/Pres.,  con  il
quale e' stata approvata la modifica dell'art. 9,  comma  2,  lettera
h), del regolamento sopra citato; 
    Visto il proprio decreto 28 settembre 2006, n. 0291/Pres., con il
quale sono state approvate altre modifiche al regolamento emanato con
proprio decreto n. 0121/Pres./2004; 
    Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 038/Pres.,  con  il
quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato
con proprio decreto n. 0121/Pres./2004; 
    Visto il proprio decreto 21 ottobre 2008, n. 0284/Pres.,  con  il
quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato
con proprio decreto n. 0121/Pres./2004; 
    Constatato il considerevole incremento, sul territorio regionale,
della domanda,  da  parte  di  nuclei  familiari  aventi  un  reddito
medio-basso,  di  alloggi  in  locazione  a  canone  «convenzionato»,
economicamente piu' sostenibile rispetto a quello di mercato; 
    Accertato che all'art. 11, comma  1,  del  sopra  citato  proprio
decreto  13  aprile  2004,  n.  0121/Pres.   viene   fatto   espresso
riferimento alla legge regionale 20 novembre 1982,  n.  79,  abrogata
dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica  in
materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo); 
    Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003,  il
quale stabilisce che  i  regolamenti  sono  approvati  previo  parere
vincolante della commissione consiliare competente; 
    Vista la deliberazione n. 2287 del 15 ottobre 2009, con la  quale
la giunta regionale ha approvato in via  preliminare  il  regolamento
recante «Modifiche al regolamento di  esecuzione  dell'art.  4  della
legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le  agevolazioni  per
l'edilizia convenzionata, emanato con decreto  del  presidente  della
regione 13 aprile 2004, n.  0121/Pres.»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e  ne  ha  disposto  la  contestuale  trasmissione  alla
commissione consiliare competente; 
    Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale
n. 6/2003, la IV commissione consiliare, nella seduta n.  60  del  22
ottobre  2009,  ha  espresso  parere  favorevole  riguardo  al  testo
approvato in via preliminare dalla giunta regionale; 
    Vista la deliberazione della giunta  regionale  n.  2561  del  19
novembre 2009 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del
regolamento di esecuzione concernente l'edilizia convenzionata di cui
all'art. 4 della legge regionale 7 marzo  2003,  n.  6,  emanato  con
proprio  decreto  n.  0121/Pres./2004,  e  successive  modifiche   ed
integrazioni; 
    Ritenuto  di  emanare  il  regolamento  recante   «Modifiche   al
regolamento di esecuzione dell'art. 4 delle legge regionale  7  marzo
2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata,
emanato con decreto del presidente della regione 13 aprile  2004,  n.
0121/Pres.», e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto  l'art.   42   dello   statuto   della   regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2561  del  19
novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di
esecuzione dell'art. 4 della legge regionale  7  marzo  2003,  n.  6,
concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con
decreto del presidente della regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.» e
successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al  presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di  farlo
osservare come regolamento della regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione. 
 
                                TONDO